Codice Deontologico

Capo I – Principi generali

Articolo 1

Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo degli psicologi. Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza, e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.

Articolo 2

L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare.

Articolo 3

Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.

Articolo 4

Nell’esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione presso cui lo psicologo opera, quest’ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto. In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell’intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento stesso.

Articolo 5

Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.

Articolo 6

Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine. Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.

Articolo 7

Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all’occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.

Articolo 8

Lo psicologo contrasta l’esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell’Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.

Articolo 9

Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso. Nell’ ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, lo psicologo ha l’obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l’autorizzazione all’uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta. Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all’anonimato.

Articolo 10

Quando le attività professionali hanno ad oggetto il comportamento degli animali, lo psicologo si impegna a rispettarne la natura ed a evitare loro sofferenze.

Articolo 11

Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.

Articolo 12

Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.

Articolo 13

Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.

Articolo 14

Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad in informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale intervento. È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.

Articolo 15

Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.

Articolo 16

Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso l’anonimato del destinatario della prestazione.

Articolo 17

La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale. Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche. Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero all’Ordine professionale. Lo psicologo che collabora alla costituzione ed all’uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati.

Articolo 18

In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente e/o del paziente, del professionista cui rivolgersi.

Articolo 19

Lo psicologo che presta la sua opera professionale in contesti di selezione e valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione o preparazione, e non avalla decisioni contrarie a tali principi.

Articolo 20

Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione lo psicologo stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l’interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.

Articolo 21

Lo psicologo, a salvaguardia dell’utenza e della professione, è tenuto a non insegnare l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche. È fatto salvo l’insegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti, ed agli specializzandi in materie psicologiche.

Capo II – Rapporti con l’utenza e con la committenza

Articolo 22

Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sè o ad altri indebiti vantaggi.

Articolo 23

Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera. In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale.

Articolo 24

Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.

Articolo 25

Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone. Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio. Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti.

Articolo 26

Lo psicologo si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l’efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte. Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell’utenza, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l’efficacia.

Articolo 27

Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l’interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa. Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.

Articolo 28

Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l’attività professionale o comunque arrecare nocumento all’immagine sociale della professione. Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale. Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito. Lo psicologo non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.

Articolo 29

Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione che il paziente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per fondati motivi di natura scientifico-professionale.

Articolo 30

Nell’esercizio della sua professione allo psicologo è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.

Articolo 31

Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.

Articolo 32

Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell’intervento.

Capo III – Rapporti con i colleghi

Articolo 33

I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza. Lo psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che, nell’ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.

Articolo 34

Lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline psicologiche e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.

Articolo 35

Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo psicologo è tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi.

Articolo 36

Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, lo psicologo è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente.

Articolo 37

Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze.
Qualora l’interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero l’invio ad altro collega o ad altro professionista.

Articolo 38

Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

Capo IV – Rapporti con la società

Articolo 39

Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.

Articolo 40

Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dai competenti Consigli dell’Ordine. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell’immagine della professione. La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.

Capo V – Norme di attuazione

Articolo 41

È istituito presso la “Commissione Deontologia” dell’Ordine degli psicologi l’Osservatorio permanente sul Codice Deontologico”, regolamentato con apposito atto del Consiglio Nazionale dell’Ordine, con il compito di raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli regionali e provinciali dell’Ordine e ogni altro materiale utile a formulare eventuali proposte della Commissione al Consiglio Nazionale dell’Ordine, anche ai fini della revisione periodica del Codice Deontologico. Tale revisione si atterrà alle modalità previste dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Articolo 42

Il presente Codice deontologico entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati del referendum di approvazione, ai sensi dell’art. 28, comma 6, lettera c) della Legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Metodologia

L’operatore di Training Autogeno è una figura professionale che si colloca in diverse aree occupazionali. Un percorso teorico-didattico  esperienziale di 60 ore interdisciplinari e trasversali di qualità e competenza.

Il Training autogeno di base di I.H. Schultz aiuta a far emergere e ridimensionare quei processi psicofisici negativi generati nel tempo, ricreando, attraverso formule autogene, la capacità individuale di ritrovare l’integrazione tra corpo e mente, con conseguenti benefici. Il training autogeno è uno strumento efficace per curare ansia e depressione, oltre l’insonnia, agendo attraverso esercizi specifici che mirano a riportare un equilibrio e un benessere psico-somatico generale.

Obiettivi del corso

Il Training Autogeno è una tecnica di rilassamento basata sulla correlazione tra stati psichici (in particolare le emozioni) e aspetti somatici dell’individuo. Ogni esperienza viene mediata, infatti, dal soma: attraverso questo si può accedere, usando una sorta di “corsia preferenziale”, all’origine dell’esperienza stessa.

Indurre volontariamente, a livello corporeo, delle risposte tipiche degli stati di quiete di un soggetto ha, da una parte, riflessi sull’autopercezione, a livello cognitivo, della propria condizione emozionale e dall’altra produce una risposta somatica coerente con l’induzione stessa. In pratica la modifica dell’assetto psicofisiologico del soggetto si inserisce in un processo che si auto determina (autogeno) partendo dal soma per arrivare alla psiche per tornare al soma e così via.

Il Training Autogeno, come dimostra la letteratura scientifica, non è una tecnica basata sulla suggestione. Le modifiche che si producono con un adeguato allenamento hanno carattere di stabilità e costanza nel tempo, fattori questi assenti sia nella suggestione in senso generale che nella suggestione ipnotica che proprio per questo incontra talvolta notevoli limitazioni nella sua applicazione.

La differenza, pertanto, tra questa tecnica e le altre tecniche di rilassamento o meditazione risiede proprio nei correlati fisiologici, rilevabili con mezzi obiettivi, legati ad una effettiva e stabile modifica a livello neurofisiologico che produce a sua volta una modifica nella risposta emozionale che un soggetto ha rispetto ad un evento di natura stressante.

L’obiettivo primario del corso è quello di fornire una formazione didattico-esperienziale attraverso un metodologia integrata di lstrumenti e tecniche diverse ma finalizzate a sviluppare:

  • esperienze facilitate all’autoascolto
  • comunicazione e comprensione dei vissuti soggettivi
  • metodologia di conduzione diversa

Obiettivi formativi e d’apprendimento secondo normativa E.Q.F.(Conoscenze, Abilità e Competenze)

      •  Padronanza delle emozioni
      •  Conoscenza di elementi neurofisiologici
      •  Competenze scientifiche trasversali.
      •  Autoconsapevolezza del Sentire psico-somatico
      •  Tecniche mentali per la promozione della motivazione
      •  Programmi per il raggiungimento degli obiettivi.
      •  Apprendimento degli esercizi standard del T.A.
      •  Apprendimento di strumenti e complementi di rilassamento.
      •  Apprendimento di metodi e tecniche informatiche.

Caratteristiche del Corso

Tipo di formazione:

      1.  Formazione Base, Professionale, On the Job e Formazione Continua
      2.  Durata: 60 ore (didattica e pratiche esperienziali).

Formula didattica:

Blended Learning ( Lezione frontale e Circolare in aula, Formazione a Distanza mediante piattaforma e I.C.T. e online).

Prerequisiti:

Laurea triennale nel campo delle scienze umane o discipline complementari o formazione specialistica certificata nel Training Autogeno.

Target group:
Psicologi, Medici, Sociologi, Filosofi, Terapisti della Riabilitazione, Infermieri, Scienze della Comunicazione e Formazione, Counselor, Coach, Docenti pubblici e privati, Insegnanti di Scienze Motorie e di Discipline Artistiche.

Qualifica professionale:

Operatore di Training Autogeno (Certificazione I.S.AT.A.P) e secondo il Q.N.Q del Ministero del Lavoro e dello Sviluppo e i criteri e procedure della normativa europea E.Q.F.

Programma

Modulo 1: Storia e Antropologia dell’influenzamento psichico, Programmazione e Progettazione del lavoro, Neuroscienze e T.A. (20 ore)

Modulo 2: Psicodinamica del processo autogeno, Le applicazioni in campo clinico e non clinico, La psicoterapia autogena. (30 ore)

Modulo 3: Laboratorio di esercitazioni autogene. ( 20 ore )

Attraverso questa metodologia saranno appresi i sei esercizi base che prevedono:

il pre-esercizio della Calma

  • Pesantezza
  • Calore
  • Respiro
  • Cuore
  • Plesso Solare
  • Fronte Fresca

La formazione esperienziale sarà integrata con approfondimenti di carattere teorico sui seguenti contenuti:
• I presupposti teorici del T.A.
• Indicazioni, controindicazioni e utilizzo del T.A
• Le basi neurofisiologiche e psicologiche del T.A, il concetto di ideoplasia
• Gli stati di coscienza, orientamento dell’attenzione e concentrazione
• Il concetto di autoregolazione, respiro e controllo emozionale
• Il corpo come luogo dei sintomi al corpo come luogo di sensazioni e del senso di sé
• Il processo di accettazione della propria sfera affettiva nel T.A.
• Significato psicologico, fisiologico ed esistenziale dei diversi esercizi
• L’esperienza del sé psico-corporeo negli esercizi di base.
• Controindicazioni specifiche dei singoli esercizi
• Gli ambiti di applicazione e utilizzo (clinico e non clinico) del T.A.: psicoterapia, medicina, sport, riabilitazione, educazione, meditazione

 

ON JOB: E’ necessario un tirocinio svolto insieme ad un Tutor psicologo che accompagna l’insegnamento della tecnica ed eventuali problematiche nell’applicazione professionale.

 

 

 

Di cosa ci occupiamo

META significa metodologie autogene, la capacità di coniugare pratiche di auto-consapevolezza per un progetto personalizzato. 

Si tratta di un modello metapsicologico che ha i presupposti teorici nella valorizzazione della fenomenologia autogena.

L’ipotesi di lavoro si basa sul concetto di Autogenia. Ovvero della capacità di generare un particolare stato di coscienza mediante processi di concentrazione psichica passiva. In particolare, attraverso la pratica del T.A., si può promuovere una maggiore introversione psicologica.

Attraverso l’ascolto e le autosservazioni delle proprie sensazioni psichiche e corporee, si può migliorare la consapevolezza di sé stessi e del mondo circostante.
L’applicazione di questi esercizi permette di rinforzare l’Io ampliando le sue funzioni (fiducia, autostima e volontà), per una migliore comunicazione interpersonale.

La Psicoterapia Autogena permette anche un progetto di scoperta delle proprie potenzialità creative e spirituali.

META propone due tipi di formazione certificate I.S.A.T.A.P.

  • Una riservata a coloro che devono apprendere le fondamenta di questa tecnica: Operatore di Training Autogeno Base.

  • Una riservata a chi è già in possesso delle conoscenze di base: Operatore di Training Autogeno Superiore.

META mette a disposizione i suoi docenti al fine di organizzare gruppi di formazione in sede.
Inoltre è possibile organizzare seminari e workshop sia sui contenuti della formazione, sia su tematiche diverse.

FORMAZIONE     

I corsi di formazione proposti da META sono:

  • Operatore di Training Autogeno di Base

  • Operatore di Training Autogeno Superiore
  • Minicorso di tecniche di rilassamento nello sport
  • Luscher-Test

CORSI     

  • Training Autogeno per la Preparazione al Parto
  • Come affrontare cardiopatie e problematiche del cuore
  • Addestramento nella Meditazione Consapevole
  • Corso di Apprendimento del Training Autogeno
  • Gestione dello Stress
  • Seminario sulla Rabbia
  • Psicologia Quantistica

  • Laboratorio di Visualizzazione Creativa

  • Genitorialità oggi. Percorso di confronto e sostegno con i genitori

  • Il Training Autogeno per bambini

  • Entretien d’Explicitation

  • Curve e Spigoli

  • Altro

CONSULENZE PSICOLOGICHE     

Consulenza Individuale, della coppia e della famiglia. Una consulenza psicologica è, prima di tutto, un incontro tra persone.

L’obiettivo è valutare insieme la richiesta d’aiuto. Il primo incontro permetterà di definire la propria area di difficoltà e di mettere a fuoco un progetto che si delineerà negli eventuali incontri seguenti.

La possibilità di sperimentare il grado di accoglienza, di empatia e di reciprocità con lo psicologo permetterà quindi di valutare la possibilità di intraprendere il percorso di consulenza. Si può pensare a questo percorso come un processo di collaborazione tra una parte, che possiede strumenti importanti di cura, ed una parte  che è motivata ad utilizzare tali strumenti al fine di recuperare frammenti della propria storia personale cui ridare un senso.

Il riconoscimento del chiedere aiuto e la capacità di ricorrere ad un “psicologo professionista” aprono ad una disponibilità verso il confronto. La comunicazione è può dare una svolta a situazioni di sofferenza e frustrazione, e spezzare un circolo vizioso non salutare.

 

(altro…)

Storia

Presentazione di Luciano Palladino

Luciano Palladino è Psicologo, Psicoterapeuta, Docente e Didatta  di Training Autogeno inferiore e superiore. Svolge attività professionale dal 1988, presso lo Studio Progetto Divenire a Torino.
Didatta e membro di associazioni professionali quali  E.C.A.A.T. e I.C.S.A.T.

È membro del consiglio direttivo I.S.A.T.A.P. (International Society Autogenic Training and Psychoterapy) con sede a Madrid.
Ha svolto una didattica personale nella Psicoterapia Autogena con il prof. H.Wallnöfer di Vienna, Presidente Onorario dell’I.S.A.T.A.P. medico, psicoanalista e allievo di I.H.Schultz.
Svolge Formazione in psicologia clinica, con specializzazione in Psicoterapia Autogena e Psicoterapie Brevi.

La passione per la ricerca sugli stati di coscienza e il confronto con le discipline orientali, lo avvicina alla meditazione. Praticante secondo la tradizione buddista proposta dal maestro Thich Nhat Hanh.
Ha avuto alcuni incarichi come Cultore della materia presso l’Università di Torino. Ora presso l’Università di Chieti.
Fondatore e direttore scientifico dell’Associazione E.C.A.A.T. ITALIA nel 1998. Direttore del  Centro Divenire dal 2005,  ha proseguito come Direttore di Progetto Divenire.

Come centro “Progetto Divenire” ha svolto progetti sul territorio della città di Torino.
Come psicologo del territorio si occupa prevalentemente della psicologia della salute e sui temi della qualità della vita.

Fa parte come Didatta dell’I.C.S.A.T. (Italian Committee for the Study of Autogenic Therapy and Autogenic Training). E’ fondatore e membro del Consiglio Direttivo dell’E.C.A.A.T di  Padova.

Svolge formazione, oltre che a Torino, anche in altre città quali Milano, Roma e Palermo.

Ha promosso la costituzione dell’I.S.A.T.A.P. il 20 settembre 2014 Creata dal comitato internazionale (I.C.A.T.) per promuovere e sviluppare l’approccio autogeno e la psicoterapia autogena in tutto il mondo.


 

 

Storia

Informazioni storiche del  Centro “Progetto Divenire” di Torino

Il 3 dicembre del  2005 nasce Centro Divenire Associazione Culturale e Scientifica che continua l’opera di Formazione Specialistica per Operatori di Training Autogeno già denominata E.C.A.A.T. TORINO  centro di formazione Piemontese e Torinese costituita nel 1998 per merito di alcuni medici, psicologi e imprenditori della città di Torino.

Nel 2005 Centro Divenire ha collaborato con la Facoltà di Scienze della Formazione di Torino a una ricerca sul disagio degli studenti.

Nel 2008 ha promosso l’iniziativa nazionale MIP per la diffusione dell’Informazione Psicologica.

A settembre del 2009 organizza un Convegno Internazionale sulla “Terapia autogena” con la partecipazione di diversi cultori della materia e pubblica in italiano la traduzione del testo spagnolo di Luis De Rivera “Psicoterapia Autogena”.

Nel Maggio 2011 Centro Divenire ha promosso una ricerca statistica sul fenomeno dello stress in collaborazione con la Circoscrizione 3 della Città di Torino e l’Università  degli Studi di Torino.

Nello stesso anno si stipula un accordo di collaborazione con il Centro Zen di Torino, sul confronto con il t.a.

Nel dicembre 2011 a Limoges presso la Societé Française de Relaxation et Psychotérapie, Centro Divenire promuove il meeting internazionale I.C.A.T. per la riorganizzazione dei centri di formazione nel training autogeno  nei diversi Paesi.

Nel 2012 Centro Divenire ha promosso progetti finalizzati al benessere sul territorio torinese, collaborando con Enti Pubblici e privati. Ha inoltre partecipato a convegni internazionali sul tema della Terapia Autogena e a seminari presso l’O.P.P. Ordine degli Psicologi del Piemonte.

Nel 2012 Centro Divenire ha partecipato a vari progetti con la Circoscrizione 3, con l’Ordine degli Psicologi e proponendo seminari di approfondimento nelle tecniche autogene.

Il 20 Settembre 2014 il Centro assume la denominazione Progetto Divenire e partecipa alla fondazione della Società Internazionale I.S.A.T.A.P.  A Madrid.

Nel 2015 partecipa al Convegno Europeo del t.a. promosso dalla società Ungherese a Budapest.

Nel Giugno 2016 ospita il prof. Luis de Rivera di Madrid alla presentazione del libro “Metodologie Autogene” di Luciano Palladino presso l’Ordine dei Medici della Provincia di Torino e ad uno svolgimento di un seminario sulle Tecniche superiori del t.a.

Nel Maggio 2017 Progetto Divenire organizza il convegno internazionale I.S.A.T.A.P. A Chiavari (Genova) con la partecipazione di colleghi europei e internazionali, con il patrocinio del Comune di Chiavari, dell’ordine dei medici e dell’ordine degli psicologi.


I.S.A.T.A.P.

Società internazionale di Training Autogeno e psicoterapia fondata il 20 settembre 2014 a Madrid, Spagna. Creata dal comitato (ICAT) per promuovere e sviluppare l’approccio autogeno e la psicoterapia autogena in tutto il mondo.

International Society of Autogenic Training & Psychotherapy 

Collaboratori

Luciano Palladino

Psicologo, Psicoterapeuta, Docente e Didatta di Psicoterapia Autogena, E.C.A.A.T. e I.C.S.A.T. e membro del consiglio direttivo I.S.A.T.A.P, (International Society for Autogenic Training and Autogenic Psychoterapy). Didattica svolta personalmente con il prof. Heinrich Wallonofer, allievo di I.H. Schultz.  Dottorato di ricerca sul tema del disagio e dello stress degli studenti universitari (Universitè de Lorraine) – Nancy – Francia 2012-2016.

https://progettodivenire.wixsite.com/lucianopalladino

Giacomo Zichichi

Medico Chirurgo con oltre 25 anni di esperienza in Agopuntura e Omeopatia. Membro della commissione per le Medicine Non Convenzionali presso l’Ordine dei Medici di Palermo. Utilizza il Training Autogeno nelle terapie per smettere di fumare all’interno dell’A.S.P. 6 – Palermo (U.O. di Pneumologia).

Salvatore Zichichi

Medico impegnato nel sociale da sempre. Esperienze in ambito di coordinamento e creazione di reti di competenze (SISM, SIGM, SU, Clowntherapy, CNAS) e in istituzioni universitarie. Adotta il Training Autogeno con i suoi pazienti, colleghi e sportivi che vogliono migliorare le loro prestazioni e gestire meglio il proprio tempo.

Silvia Forni

Nata a Sondrio e residente a Sondrio ricopre il ruolo di coordinatrice per la LILT Sezione Provinciale di Sondrio e di Responsabile area
Progetto “Oltre la Prevenzione” tenendo corsi di Training Autogeno di base sia per gli ex pazienti oncologici che per i caregivers.